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CONTENIMENTO DELLA MOROSITA' NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la disciplina relativa alla Regolazione della morosità nel servizio Idrico Integrato contenuta nella Delibera ARERA 311/2019/R/idr e nel relativo allegato A (REMSI).

Data: Martedì, 05 Aprile 2022

Immagine: Area legale

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la disciplina relativa alla Regolazione della morosità nel servizio Idrico Integrato contenuta nella Delibera ARERA 311/2019/R/idr e nel relativo allegato A (REMSI).

Ai sensi della Delibera 311/2019 Abbanoa può trasmettere un sollecito bonario di pagamento trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della bolletta.

In costanza di morosità, Abbanoa può procedere all’invio della Costituzione in mora solo dopo aver inviato il sollecito bonario di pagamento e trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della bolletta, nei casi e nel rispetto delle condizioni disciplinate dalla Delibera 311/2019.

La notifica della Costituzione in mora può avvenire con raccomandata a/r ovvero con posta elettronica certificata (PEC) o modalità equipollente di ogni altra modalità che le Autorità di regolazione dovessero prevedere.

Il tempo per il pagamento della costituzione in mora è di 15 giorni dalla data di ricezione della costituzione in mora. In ogni caso, detto termine non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati a partire dalla data di ricevimento da parte dell’utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento indicato nella costituzione in mora.

Al perdurare della morosità e al verificarsi delle condizioni previste, potrà essere eseguita trascorsi 40 giorni solari dal ricevimento del sollecito bonario la sospensione e disattivazione della fornitura (previa limitazione del flusso tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua per sole utenze aventi categoria tariffaria “domestico residenti” e salva sospensione/disattivazione al permanere della morosità); per le “utenze non disalimentabili” potrà essere eseguita la limitazione del flusso, al verificarsi delle condizioni previste (art. 8, Allegato A, Del. ARERA 311/2019).

Abbanoa è tenuta a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro trenta (30):

  1. in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
  2. in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il Gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo nei casi di costanza di mora con manomissione dei sigilli e/o riferita ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora
  3. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  4. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste

 

Abbanoa è tenuta a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a euro dieci (10) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

  1. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  2. l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità consone;
  3. non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui sopra.

 

Per ogni ulteriore approfondimento si invita a consultare il sito www.arera.it

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Ultimo aggiornamento:Martedì, 05 Aprile 2022